SI’, C’E’ UN GIUDICE A BERLINO PER FAZZALARI ERGASTOLANO AL 41 BIS

11 Marzo 2023 :

Luigi Longo su Il Riformista del 10 marzo 2023

Di Ernesto Fazzalari avevamo già parlato un paio di settimane fa su questa pagina di Nessuno tocchi Caino. La buona novella è che la Corte di Cassazione gli ha dato ragione, annullando con rinvio la decisione dei giudici di sorveglianza in merito alle sue gravi condizioni di salute. Esiste dunque un giudice a Berlino. La famosa frase, mutuata da un’opera di Bertold Brecht nella quale si narra la storia di un mugnaio che lotta tenacemente contro l’imperatore per vedere tutelato un proprio diritto, può essere la metafora della sua vicenda umana e giudiziaria.
Fazzalari si trova detenuto, in regime di 41 bis, presso il Centro Diagnostico e Terapeutico del Carcere di Parma in quanto sta espiando la pena dell’ergastolo, ridotta a trenta anni in seguito agli effetti della nota “sentenza Scoppola” della CEDU, comminata nell’ambito del processo Taurus che ha riguardato i tristi fatti della faida di Taurianova. Per lungo tempo, stante la sua latitanza durata oltre un ventennio, è stato considerato l’uomo più ricercato d’Europa dopo Matteo Messina Denaro.
Durante la sua detenzione, è stato arrestato il 25 giugno 2016, si è ammalato di adenocarcinoma duttale di tipo a cellule chiare, una forma di tumore al pancreas aggressiva e dalla prognosi incerta.
Il suo tumore, di ben 5 centimetri, è stato considerato inoperabile e attualmente è sottoposto a pesanti cicli di chemioterapia presso l’Ospedale di Parma. Il suo generale stato di salute appare già molto compromesso rilevandosi, dall’analisi della cartella clinica, la vascolarizzazione della neoplasia unitamente alla presenza di metastasi linfonodali.
A causa dell’aggravarsi delle sue condizioni, e agli effetti della chemioterapia, la difesa aveva chiesto la revoca del 41 bis e al magistrato di sorveglianza, prima, e ai Tribunali di Sorveglianza di L’Aquila e Bologna, poi, la sospensione pena o, in alternativa, la detenzione ospedaliera o domiciliare al fine di potersi curare, anche con terapie sperimentali, presso Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) ovvero presso centri che si occupano nello specifico della cura del tumore al pancreas.
Secondo i magistrati del Tribunale di Sorveglianza, che hanno rigettato le richieste, Fazzalari fuori dal circuito carcerario non potrebbe ricevere cure diverse o migliori di quelle praticate in regime detentivo grazie al continuo monitoraggio effettuato dai sanitari e la ininterrotta vigilanza del personale di Polizia penitenziaria, in grado di allertare in qualunque momento l’ausilio medico occorrente ciò anche in ragione del fatto che, pur non potendosi ignorare il gravissimo stato di salute in cui versa Fazzalari, nel caso di specie sono “evidentissime” le esigenze di certezza della pena e contenimento della pericolosità in quanto trattasi di soggetto ristretto al regime speciale ex art. 41 bis OP.
Orbene, al di la della pericolosità sociale, che in questo caso è naturalmente attenuata stante il grave stato della patologia che ne escluderebbe “in nuce” non solo qualsiasi pericolo di fuga ma anche la possibilità o la voglia della reiterazione delle condotte per cui è stato condannato, la mancata concessione del differimento di pena lede, soprattutto, il diritto alla salute del condannato, nella misura in cui gli nega la facoltà di scegliere di curarsi presso la struttura sanitaria da lui ritenuta più conforme alle sue esigenze e alla sua specifica condizione individuale.
La difesa di Ernesto Fazzalari, rappresentata dall’avvocato Antonino Napoli, non condividendo la decisione dei giudici del merito, ha proposto ricorso in Cassazione denunciando la lesione del diritto alla salute del proprio assistito ed evidenziando che i giudici del merito avevano omesso un bilanciamento tra i valori costituzionali che nel caso di Fazzalari rendono incompatibile il regime del 41 bis con le cure palliative e del dolore praticate ai malati oncologici.
All’esito della valutazione del ricorso dell’avvocato Napoli la I sezione della Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento dello stesso, ha disposto un nuovo esame presso il Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila.
La sentenza Fazzalari ha confermato la sensibilità e senso di umanità che caratterizza, per fortuna, la dimensione umana di alcune decisioni della Cassazione.
E’ dovere del giudice, nelle proprie decisioni, di riuscire a trovare sempre un equilibrio tra empatia, compassione, comprensione, rigore e severità, in modo che la sua applicazione del diritto sia avvertita come legittima e giusta perché la decisione giudiziaria non è mai un atto di pura tecnica giuridica, ma un atto di coscienza: la coscienza del “giusto”.

 

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